Art. 12

In vigore dal 30 gen 1958
La Commissione esaminatrice per i concorsi di ammissione alle carriere indicate dell' è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un presidente, scelto fra gli Ambasciatori e gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe, in servizio o a riposo, di un consigliere di Stato, di tre funzionari della carriera diplomatico-consolare o della carriera per la quale è stato bandito il concorso, di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparato, e di tre professori titolari di Università o di altro Istituto equiparato. In relazione alla specialità delle materie di esame per la carriera per l'Oriente, possono essere chiamati a far parte della Commissione professori universitari anche non titolari. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per le lingue estere. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a primo segretario di Legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario della carriera stessa di grado non inferiore a terzo segretario di Legazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-28;1341#art-12

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