Art. 10

In vigore dal 30 gen 1958
Le prove di lingue estere facoltative per la carriera per l'emigrazione sono: prova scritta o orale, o entrambe le prove, nelle lingue francese, inglese, tedesca, spagnola e portoghese, esclusa la lingua scelta per la prova obbligatoria. Le prove di lingue estere facoltative per la carriera commerciale sono: prova scritta o orale, o entrambe le prove, nelle lingue tedesca, russa, spagnola ed araba, nonché la sola prova orale in altre lingue. Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative sopra indicate il concorrente può conseguire un massimo di 2 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1, 2. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di otto punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-28;1341#art-10

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