Art. 9
In vigore dal 30 gen 1958
Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.
La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui agli articoli seguenti, e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-28;1341#art-9