Art. 4
In vigore dal 30 gen 1958
Il requisito dell'attitudine professionale di cui allo art. 223, lettera b), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine ad orientarsi nei principali problemi internazionali in relazione:
a) ai fenomeni migratori, per la carriera per la emigrazione;
b) agli aspetti economici e commerciali, per la carriera commerciale;
c) al settore di specializzazione nel quale rientra la lingua, per cui si concorre, per la carriera per l'Oriente.
Il colloquio si svolge con una Commissione nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri e composta di un presidente, scelto fra, gli Ambasciatori e gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe a riposo, di un consigliere di Stato, di un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata e di un membro esperto di problemi internazionali scelto fra i professori titolari di Università. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a primo segretario di Legazione.
La risoluzione della Commissione con cui è riconosciuta la mancanza del requisito dell'attitudine professionale deve essere motivata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-28;1341#art-4