Art. 7

In vigore dal 30 gen 1958
Gli esami per l'ammissione alla carriera commerciale consistono in cinque prove scritte ed una orale. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: a) diritto privato, con particolare riguardo al diritto commerciale; b) economia politica, politica economica e finanziaria, tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno, commercio internazionale); c) tecnica degli scambi e degli accordi commerciali di pagamento; d) lingua francese; e) lingua inglese. Le prove scritte delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative di cui al successivo consistono in una composizione con l'uso del vocabolario. I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere a), b), c); quattro ore per svolgere quelli di lingua estera. L'esame orale verte, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti: 1) diritto internazionale pubblico e privato; 2) diritto costituzionale ed amministrativo; 3) geografia commerciale; 4) elementi di merceologia; 5) legislazione doganale e valutaria; 6) statistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-28;1341#art-7

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