Art. 7
In vigore dal 30 gen 1958
Gli esami per l'ammissione alla carriera commerciale consistono in cinque prove scritte ed una orale.
Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:
a) diritto privato, con particolare riguardo al diritto commerciale;
b) economia politica, politica economica e finanziaria, tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno, commercio internazionale);
c) tecnica degli scambi e degli accordi commerciali di pagamento;
d) lingua francese;
e) lingua inglese.
Le prove scritte delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative di cui al successivo consistono in una composizione con l'uso del vocabolario.
I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere a), b), c); quattro ore per svolgere quelli di lingua estera.
L'esame orale verte, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:
1) diritto internazionale pubblico e privato;
2) diritto costituzionale ed amministrativo;
3) geografia commerciale;
4) elementi di merceologia;
5) legislazione doganale e valutaria;
6) statistica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-28;1341#art-7