Art. 11
In vigore dal 30 gen 1958
Le prove di lingue estere facoltative per la carriera per l'Oriente sono: prova scritta o orale, o entrambe le prove, nelle lingue indicate dell', nonché la sola prova orale in altre lingue, escluse comunque le lingue che hanno formato oggetto delle prove obbligatorie.
Ciascuna prova scritta, facoltativa consiste in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua prescelta.
Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative il concorrente può conseguire un massimo di 4 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 2,4. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.
In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di dodici punti complessivamente per le prove scritte di lingue facoltative.
Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 4 punti per ciascuna prova sostenuta nelle lingue indicate nell' e nella lingua somala, purchè raggiunga la sufficienza, di almeno punti 2,4, e di un massimo di 2 punti per ciascuna prova sostenuta in lingue diverse, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di dodici punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-28;1341#art-11