Art. 6

In vigore dal 30 gen 1958
Gli esami per l'ammissione alla carriera per l'emigrazione consistono in quattro prove scritte ed una orale. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: a) economia politica, con particolare riguardo ai problemi connessi con i fenomeni migratori; b) diritto privato e diritto internazionale privato; c) diritto del lavoro; d) lingua francese o inglese o tedesca o spagnola, a scelta del concorrente. Le prove scritte della lingua estera obbligatoria e di quelle facoltative di cui al successivo consistono in una composizione con l'uso del vocabolario. I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere a), b), c); quattro ore per svolgere quelli di lingua estera. L'esame orale verte, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti: 1) diritto costituzionale, amministrativo e internazionale pubblico; 2) diritto della navigazione; 3) legislazione del lavoro comparata; 4) elementi di statistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-28;1341#art-6

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