Art. 6
In vigore dal 30 gen 1958
Gli esami per l'ammissione alla carriera per l'emigrazione consistono in quattro prove scritte ed una orale.
Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:
a) economia politica, con particolare riguardo ai problemi connessi con i fenomeni migratori;
b) diritto privato e diritto internazionale privato;
c) diritto del lavoro;
d) lingua francese o inglese o tedesca o spagnola, a scelta del concorrente.
Le prove scritte della lingua estera obbligatoria e di quelle facoltative di cui al successivo consistono in una composizione con l'uso del vocabolario.
I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere a), b), c); quattro ore per svolgere quelli di lingua estera.
L'esame orale verte, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:
1) diritto costituzionale, amministrativo e internazionale pubblico;
2) diritto della navigazione;
3) legislazione del lavoro comparata;
4) elementi di statistica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-28;1341#art-6