Art. 1

In vigore dal 30 gen 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l', n. 7, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 16, n. 1, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: . Per l'ammissione alle carriere per l'emigrazione, commerciale e per l'Oriente si osservano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, di esecuzione dello stesso testo unico, salvo quanto disposto dai successivi articoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-28;1341#art-1

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