Art. 5
In vigore dal 30 gen 1958
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, che bandisce concorso.
Nella domanda gli aspiranti al Concorso debbono dichiarare le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; devono inoltre dichiarare le invalidità e le infermità di cui siano eventualmente affetti e le cause che le hanno determinate.
La domanda deve essere corredata dei documenti attestanti l'esito della visita di leva e la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nonché del certificato medico attestante il possesso del requisito di cui all'art. 223, lettera a), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il possesso di tale requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento.
Qualora il candidato risieda, all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-28;1341#art-5