Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona›Titolo IV
Art. 16
In vigore dal 12 dic 1957
Salvo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge per la costituzione del fondo di riserva ordinario e salvo l'eventuale Istituzione, a giudizio del Consiglio di amministrazione, di uno o più fondi di riserva straordinaria, tutte le altre rendite dell'Istituto saranno interamente ed esclusivamente devolute, con le modalità che saranno fissate dal Consiglio di amministrazione, al raggiungimento delle finalità dell'Istituto, indicate nell', del presente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-sdf-16