Art. 1
In vigore dal 12 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda in data 4 ottobre 1955, con la quale il legale rappresentante della Fondazione "Edilscuola" chiede il riconoscimento giuridico della Fondazione stessa, ai sensi dell' e seguenti del Codice civile;
Visto l'atto costitutivo e lo statuto della predetta Fondazione rogato in data 5 agosto 1955 per notar Lino Zamboni n. 13770 di repertorio;
Considerato che con successivo verbale dell'assemblea dei soci della cooperativa Edilscuola in data 8 luglio 1957 sono state apportate allo statuto e all'atto costitutivo della Fondazione le modifiche ritenute necessarie per adeguarne la istituzione e la regolamentazione alla vigente legislazione in materia ed alle finalità istitutive;
Ritenuto di aderire alla richiesta di riconoscimento giuridico della Fondazione, in considerazione degli scopi che la stessa si propone;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
È concesso il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell' e seguenti del Codice civile, alla Fondazione denominata Edilscuola con sede in Verona e ne è approvato lo statuto organico nel testo allegato al presente decreto visto dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 ottobre 1957
GRONCHI
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 33. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-rd-1