Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona›Titolo V
Art. 18
In vigore dal 12 dic 1957
I liquidatori sono nominati dal Consiglio di amministrazione in numero di cinque, dei quali due scelti fra i membri designati dalle organizzazioni sindacali del lavoratori edili ed il quinto nella persona di un professionista esperto del ramo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-sdf-18