Statuto della Fondazione Edilscuola in VeronaTitolo V

Art. 19

In vigore dal 12 dic 1957
In caso di estinzione dell'Istituto il patrimonio rimanente, dopo il pagamento di tutto le passività, sarà devoluto ad organismi aventi finalità e scopi analoghi a quelli dell'Istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-sdf-19

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