Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona›Titolo V
Art. 19
In vigore dal 12 dic 1957
In caso di estinzione dell'Istituto il patrimonio rimanente, dopo il pagamento di tutto le passività, sarà devoluto ad organismi aventi finalità e scopi analoghi a quelli dell'Istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-sdf-19