Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona›Titolo IV
Art. 15
In vigore dal 12 dic 1957
L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal primo gennaio e termina al trentuno dicembre.
Non più tardi del trenta novembre di ciascun anno il presidente deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio. Il bilancio per l'esercizio passato deve essere presentato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.
I conti consuntivi devono esser preventivamente esaminati dal Collegio del sindaci e corredati dalla sua relazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-sdf-15