Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 12 dic 1957
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, e in mancanza dal vice presidente. In mancanza pure di questi saranno presiedute dal membro più anziano di età dei consiglieri designati dai rappresentanti del Collegio dei costruttori edili.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più fino dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per appello nominale, salvo che il Consiglio disponga diversamente.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente o, in assenza pure di questi, del membro più anziano di età dei consiglieri designati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-sdf-10