Statuto della Fondazione Edilscuola in VeronaTitolo II

Art. 5

In vigore dal 12 dic 1957
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. È compito del presidente del Consiglio di amministrazione cessante, o di chi ne fa le veci, di richiedere, nel corso dei trenta giorni che precedono la scadenza ogni triennio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alte organizzazioni cui compete la designazione dei componenti il Consiglio, la rinnovazione delle cariche. Decorso il termine di sessanta giorni da tale richiesta scritta, senza che le organizzazioni interessate abbiano provveduto alla designazione dei nuovi consiglieri, il presidente del Consiglio di amministrazione cessante, o chi ne fa le veci, dovrà richiedere ai Prefetto di Verona di designare, con proprio decreto, i consiglieri mancanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-sdf-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo