Statuto della Fondazione Edilscuola in VeronaTitolo I

Art. 2

In vigore dal 12 dic 1957
L'Istituto si propone di dare una qualifica ai manovali comuni e manovali specializzati di Verona e Provincia, provenienti dal settore dell'edilizia, e di perfezionare le capacità tecniche e culturali di maestranze edili provviste di una qualifica. L'addestramento professionale e la preparazione delle maestranze potranno attuarsi attraverso anche l'applicazione degli addestrandi in esercitazioni pratiche produttive in cantieri di costruzioni di opere murarie e di fabbricati edilizi. A tal fine l'Istituto può effettuare l'acquisto di terreni, la costruzione di fabbricati, la vendita o la locazione delle costruzioni o di parte delle medesime, nonché compiere ogni operazione finanziaria all'uopo necessaria, compresa l'assunzione di mutui anche ipotecari a norma delle vigenti disposizioni di legge, destinando gli eventuali utili solo ed esclusivamente all'addestramento professionale dei lavoratori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-sdf-2

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