Statuto della Fondazione Edilscuola in VeronaTitolo I

Art. 3

In vigore dal 12 dic 1957
L'Istituto provvede alla sua attività mediante il patrimonio di fondazione di L. 500.000 (cinquecentomila) costituito da buoni del Tesoro novennali 5%, risultante dal contributo che viene dato dalla Società cooperativa per l'istruzione professionale dei lavoratori edili della provincia di Verona Edilscuola", nonché mediante: a) l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare attualmente di proprietà della Società cooperativa per l'istruzione professionale dei lavoratori edili della provincia di Verona "Edilscuola", patrimonio di cui la Cooperativa effettuerà la devoluzione all'Istituto, ad avvenuto riconoscimento giuridico dell'Istituto stesso; b) fondi provenienti dal versamento di un'aliquota sul salari corrisposta dalle imprese di costruzioni edili svolgenti attività nella provincia di Verona, nella misura percentuale prevista dall'art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia del 18 dicembre 1954 e nella misura e secondo le modalità che dovessero essere regolamentate in avvenire da disposizioni legislative o da norme contrattuali; c) eventuali assegnazioni di fondi, finanziamenti e sovvenzioni che venissero erogati - a norma delle disposizioni di legge concernenti la formazione professionale dei lavoratori - dal Ministero del lavoro o da altri enti od organismi preposti alla organizzazione dei corsi professionali di addestramento o di qualificazione dei lavoratori dell'industria edile; d) eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che gli pervenissero da enti, società, industrie o privati cittadini che desiderano aiutare il raggiungimento delle finalità che l'Istituto si prefigge; e) eventuali contribuzioni straordinarie dello Stato, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali; f) fondi di riserva. Il patrimonio dell'Istituto può essere investito in beni immobili urbani e rustici, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in macchinari, attrezzature e altri mobili in genere. Qualsiasi forma di investimento patrimoniale dovrà, però, essere effettuata unicamente ed esclusivamente in funzione del raggiungimento delle finalità didattiche ed addestrative indicate all', con esclusione, quindi, di qualsiasi scopo di lucro. Pertanto, ogni eventuale reddito derivante dai suddetti investimenti dovrà essere devoluto secondo i criteri indicati nell' del presente statuto. Per ogni acquisto di beni immobili e quindi anche per l'accettazione di eredità e di legati e di donazioni si dovrà procedere previa autorizzazione a norma della legge 5 giugno 1950, n. 1037.
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