Statuto della Fondazione Edilscuola in VeronaTitolo II

Art. 6

In vigore dal 12 dic 1957
Se nel corso del triennio, per qualsiasi causa, venissero a cessare uno o più amministratori, i cessanti verranno sostituiti con altri membri che - a richiesta del presidente del Consiglio di amministrazione in carica o di chi ne fa le veci - dovranno essere designati, nel termine di sessanta giorni, dalle rispettive organizzazioni, e, in caso di mancata nomina, la designazione in conformità alla procedura indicata nell'articolo precedente - sarà fatta dal Prefetto di Verona, con suo decreto richiesto dal presidente del Consiglio di amministrazione in carica, o da chi ne fa le veci. I nuovi membri, designati nel corso del triennio, scadranno insieme con gli altri consiglieri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-sdf-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo