Statuto della Fondazione Edilscuola in VeronaTitolo II

Art. 11

In vigore dal 12 dic 1957
Il Consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, ed ha quindi tutte le facoltà di azione e di gestione per attuare gli scopi dell'Istituto, senza eccezione di sorta. Però, per le vendite e per gli acquisti di beni immobili, per le costituzioni di ipoteche, e per gli atti che impegnano più di un esercizio, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio. In particolare, il Consiglio di amministrazione, entro il primo anno di insediamento, dovrà redigere un dettagliato regolamento per il funzionamento dei corsi di qualificazioni e specializzazione delle maestranze edili, con particolare riguardo ai programmi didattici, teorici e pratici che saranno svolti nell'effettuazione dei corsi stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-sdf-11

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