Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 12 dic 1957
Spetta al presidente dell'istituto:
a) di rappresentare legalmente l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché avanti tutte le autorità amministrative e giudiziarie;
b) di convocare, in seduta ordinaria e straordinaria, il Consiglio di amministrazione;
c) di presiedere il Consiglio di amministrazione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso;
d) di firmare, unitamente al vice presidente, i mandati di riscossione e pagamento;
e) di redigere, in unione al vice presidente, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi da presentare poi ai sindaci ed al Consiglio di amministrazione per la loro approvazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-sdf-12