Statuto della Fondazione Edilscuola in VeronaTitolo V

Art. 17

In vigore dal 12 dic 1957
L'Istituto potrà essere estinto: a) nel caso che gli scopi siano esauriti; b) nel caso che gli scopi siano divenuti impossibili; c) nel caso che il patrimonio, rendite o fondi in genere siano divenuti insufficienti. Verificandosi uno del fatti predetti, il Consiglio di amministrazione deve deliberare, ove necessario, la presentazione dell'istanza per la dichiarazione di estinzione dell'istituto ai sensi del terzo comma dell'art. 27 del Codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-sdf-17

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Art. 17 Riconoscimento della personalita' giuridica della Fondazione denominata "Ediscuola" con sede in Verona ed approvazione dello statuto organico. — Testo vigente | Portale Normativo