Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona›Titolo VI
Art. 20
In vigore dal 12 dic 1957
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si osserveranno le disposizioni dettate in materia dal Codice civile e dalle leggi vigenti e future.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-sdf-20