Art. 20
Statuto della Fondazione Edilscuola in VeronaTitolo VI

Art. 20

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In vigore dal 12 dic 1957
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si osserveranno le disposizioni dettate in materia dal Codice civile e dalle leggi vigenti e future. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale GUI
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