Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona›Titolo VI
Art. 20
20 / 20In vigore dal 12 dic 1957
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si osserveranno le disposizioni dettate in materia dal Codice civile e dalle leggi vigenti e future.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-sdf-20