Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 12 dic 1957
Il Consiglio di amministrazione dovrà adunarsi almeno ogni quadrimestre ed in ogni caso per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il primo quadrimestre di ogni anno.
La convocazione viene fatta dal presidente - o, in caso di impedimento di questi o per espressa delega dello stesso, dal vice presidente - a mezzo lettera, con un preavviso di almeno cinque giorni dalla data di adunanza e con la specificazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza il preavviso, da inviarsi con telegramma, può essere di solo un giorno. Il presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio sempre quando ne è fatta domanda da almeno la metà dei consiglieri in carica, o dai sindaci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-sdf-9