Art. 6
In vigore dal 7 dic 1957
Al marittimo che abbia superato l'esame viene rilasciato un diploma di capacità, compilato secondo il modello allegato A.
Al marittimo che entro il 21 aprile 1956 abbia compiuto soddisfacentemente due anni di servizio in qualità di cuoco di bordo, viene rilasciato, a sua richiesta, un certificato, compilato secondo il modello allegato B, attestante il compimento di tale servizio, equivalente, a tutti gli effetti, al diploma di capacità giusta quanto disposto dall' della legge 4 agosto 1955, n. 727.
Dal conseguimento del diploma o del rilascio del certificato deve essere fatta annotazione in apposito registro, nonché sul titolo matricolare, e deve, nel contempo, essere data notizia all'autorità marittima presso la quale l'interessato è iscritto perché venga effettuata la relativa annotazione in matricola.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-14;1065#art-6