Art. 4
In vigore dal 7 dic 1957
Per l'ammissione all'esame per il conseguimento del diploma di cuoco di bordo il candidato deve essere iscritto fra la gente di mare, avere compiuto ventidue anni di età ed avere effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di due anni.
Tali requisiti debbono risultare da un estratto di matricola mercantile, da allegare alla domanda per la ammissione all'esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-14;1065#art-4