Art. 7
In vigore dal 7 dic 1957
L'esame di licenza per l'abilitazione al servizio di cucina, superato presso istituti professionali alberghieri dello Stato, è valido per conseguire il diploma di cuoco di bordo, purchè la Commissione esaminatrice presso l'istituto professionale sia integrata da un ufficiale di porto, con diritto a voto, designato dall'autorità marittima competente territorialmente.
Superato l'esame, l'autorità marittima provvede al rilascio del diploma di cuoco di bordo, purchè l'interessato sia iscritto fra la gente di mare, abbia compiuto ventidue anni di età ed abbia effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-14;1065#art-7