Art. 10
In vigore dal 7 dic 1957
Le norme del presente regolamento non si applicano alle navi di stazza lorda non superiore a cinquecento tonnellate quando per esse sia previsto, dalle tabelle d'armamento, l'imbarco di un marinaio cuoco.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - CASSIANI - GONELLA -
MEDICI - TAVIANI - MORO - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 2. - RELLEVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-14;1065#art-10