Art. 10

In vigore dal 7 dic 1957
Le norme del presente regolamento non si applicano alle navi di stazza lorda non superiore a cinquecento tonnellate quando per esse sia previsto, dalle tabelle d'armamento, l'imbarco di un marinaio cuoco. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - CASSIANI - GONELLA - MEDICI - TAVIANI - MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 2. - RELLEVA
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