Art. 9
In vigore dal 7 dic 1957
L'esame finale presso i corsi di addestramento professionale, svolti a norma della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il riconoscimento della qualifica di cuoco, sempre che i corsi stessi abbiano avuto una durata non inferiore ai dieci mesi, è valido per conseguire il diploma di cuoco di bordo, purchè la Commissione esaminatrice presso l'ente, gestore del corso sia integrata da un ufficiale di porto, con diritto a voto, designato dalla autorità marittima competente territorialmente.
Superato l'esame, l'autorità marittima provvede al rilascio del diploma di cuoco di bordo, purchè l'interessato sia iscritto tra la gente di mare, abbia compiuto ventidue anni di età ed abbia effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-14;1065#art-9