Art. 8

In vigore dal 7 dic 1957
L'esame finale superato al termine dei corsi ordinari svolti presso le scuole del Corpo Equipaggi Militari Marittimi dal personale volontario della categoria "Furieri sussistenza cuochi" è valido per conseguire il diploma di cuoco di bordo purchè la Commissione esaminatrice presso la scuola sia integrata dalla presenza di un ufficiale di porto, con diritto a voto, designato dalla autorità marittima competente territorialmente. Superato l'esame, l'autorità marittima, ad avvenuto congedamento, provvede al rilascio del diploma di cuoco di bordo, purchè l'interessato sia iscritto tra la gente di mare, abbia compiuto ventidue anni di età ed abbia effettuato un periodo di navigazione, militare o mercantile, in servizio di cucina, di un anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-14;1065#art-8

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