Art. 3

In vigore dal 7 dic 1957
La Commissione giudicatrice della idoneità degli aspiranti al diploma di cuoco di bordo viene nominata dal direttore marittimo ed è composta nel modo seguente: a) il comandante del porto, o un ufficiale di porto dallo stesso delegato, presidente; b) il medico di porto di ruolo o il medico provinciale nelle sedi in cui non esiste Ufficio di sanità marittima: membro; c) due esperti, designati dal comandante del porto, dei quali uno scelto fra i cuochi di bordo di navi da passeggeri ed uno fra i cuochi di bordo di navi da carico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-14;1065#art-3

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