Art. 1

In vigore dal 7 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 4 agosto 1955, n. 727, relativa alla esecuzione della Convenzione internazionale n. 69, concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Per il conseguimento del diploma attestante l'attitudine ad esercitare la professione di cuoco di bordo sono tenute presso le Capitanerie di porto, sedi Direzione marittima, sessioni ordinarie di esami nei mesi di aprile e di ottobre. Possono, inoltre, essere autorizzate dal direttore marittimo, fuori dei mesi nei quali sono tenute sessioni ordinarie, anche presso i dipendenti uffici compartimentali, sessioni straordinarie di esami, quando siano state presentate domande da almeno cinque aspiranti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-14;1065#art-1

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