Art. 2
In vigore dal 7 dic 1957
Trenta giorni prima dell'apertura della sessione di esami l'autorità marittima pubblica nella propria sede e fa pubblicare presso i dipendenti uffici un avviso nel quale sono indicati:
a) il luogo e i giorni in cui si svolgeranno gli esami;
b) il programma degli esami;
c) i requisiti necessari per essere ammessi agli esami;
d) i documenti da cui deve risultare il possesso di tali requisiti;
e) ogni altra opportuna indicazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-14;1065#art-2