Art. 2

In vigore dal 7 dic 1957
Trenta giorni prima dell'apertura della sessione di esami l'autorità marittima pubblica nella propria sede e fa pubblicare presso i dipendenti uffici un avviso nel quale sono indicati: a) il luogo e i giorni in cui si svolgeranno gli esami; b) il programma degli esami; c) i requisiti necessari per essere ammessi agli esami; d) i documenti da cui deve risultare il possesso di tali requisiti; e) ogni altra opportuna indicazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-14;1065#art-2

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