Art. 15

In vigore dal 5 ott 1957
I dattilografi non possono essere destinati o comandati presso uffici diversi da quelli stabiliti a norma dell', ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, nè possono essere loro affidate mansioni diverse da quelle di copia con i servizi ad essi inerenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-15

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