Art. 12
In vigore dal 26 ott 1957
Gli stipendi successivi a quello iniziale, indicati nella tabella B annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, sono attribuiti con decreto Ministeriale previo parere della competente Commissione di vigilanza e di disciplina. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato.
Quando è dato parere, o emesso provvedimento contrario all'attribuzione dello stipendio, il riesame della posizione del dattilografo può aver luogo, anche di ufficio, dopo almeno un anno dal parere della Commissione di vigilanza e di disciplina.
L'attribuzione del nuovo stipendio ha effetto dalla data di compimento del periodo di tempo indicato nella tabella B annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, e computato a norma dell', secondo comma, della legge medesima; nel caso previsto dal comma precedente, il nuovo stipendio decorre dalla data del decreto di attribuzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-12