Art. 14

In vigore dal 5 ott 1957
Il rapporto informativo è redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dal funzionario che dirige la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario cui il dattilografo è addetto. Il giudizio complessivo è espresso dal magistrato dirigente dell'ufficio stesso, con le qualifiche previste in generale per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Detto giudizio complessivo deve essere motivato e redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; capacità e rendimento; attaccamento al servizio: comportamento in servizio e fuori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo