Art. 11

In vigore dal 26 ott 1957
Le attribuzioni che per gli altri impiegati civili dello Stato sono demandate al Consiglio di amministrazione e alla Commissione di disciplina, sono esercitate, nei confronti dei dattilografi, dalla Commissione di vigilanza e di disciplina istituita presso la Corte di cassazione e presso ciascuna Corte di appello a norma dell' dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745. Salva la disposizione dell', relativamente alla competenza nel procedimento disciplinare, la Commissione di vigilanza e di disciplina presso la Corte di cassazione esercita le proprie attribuzioni nei confronti dei dattilografi addetti agli uffici giudicanti e requirenti della stessa Corte; e la Commissione di vigilanza e di disciplina istituita presso ciascuna. Corte di appello esercita le proprie attribuzioni nei confronti dei dattilografi addetti agli uffici giudicanti e requirenti compresi nella circoscrizione territoriale della Corte medesima. Il parere per la riammissione in servizio del dattilografo, nella ipotesi prevista dall'art. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è espresso dalla Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma del comma precedente in relazione all'ufficio cui il dattilografo era addetto al momento della cessazione dal servizio. Resta ferma la competenza del Consiglio di amministrazione nelle ipotesi previste dagli articoli 32, ultimo comma 54, 72, seconda comma 74, primo comma e 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-11

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