Art. 19
In vigore dal 5 ott 1957
La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, nè superiore ad un quinto di una mensilità di stipendio, e non può avere durata superiore a sei mesi.
La riduzione dello stipendio ritarda di un anno l'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-19