Art. 21
In vigore dal 5 ott 1957
La censura è inflitta dal magistrato capo dell'ufficio al quale il dattilografo è addetto, osservate le disposizioni degli articoli 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-21