Art. 20

In vigore dal 5 ott 1957
La sanzione dell'allontanamento dal servizio con privazione dello stipendio può essere inflitta per un periodo non inferiore ad un mese, nè superiore a sei mesi. Al dattilografo allontanato dal servizio è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia. L'allontanamento dal servizio, a seconda che abbia durata superiore o no a tre mesi, ritarda rispettivamente di tre o di due anni l'aumento periodico dello stipendio. Per effetto dell'anzidetta sanzione, inoltre, l'attribuzione dello stipendio successivo a quello di cui il dattilografo era provvisto al momento della infrazione secondo la tabella B annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, non può aver luogo se non siano decorsi almeno due anni dalla infrazione stessa. Il tempo durante il quale il dattilografo è stato allontanato dal servizio con privazione dello stipendio è dedotto dal computo dell'anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-20

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