Art. 25
In vigore dal 5 ott 1957
I dattilografi sono iscritti nel ruolo di anzianità del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia in quattro quadri di classificazione corrispondenti agli stipendi indicati nella tabella B annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444.
I dattilografi in prova sono iscritti nel quadro corrispondente allo stipendio iniziale, nell'ordine cronologico dei decreti di nomina, ed osservato altresì l'ordine della graduatoria di merito del concorso di ammissione.
I dattilografi provvisti di stipendi successivi all'iniziale sono iscritti nei relativi quadri di classificazione secondo la data di decorrenza degli stipendi medesimi.
Nei decreti collettivi, i dattilografi sono iscritti nell'ordine in cui essi erano collocati nel precedente quadro di classificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-25