Art. 25

In vigore dal 5 ott 1957
I dattilografi sono iscritti nel ruolo di anzianità del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia in quattro quadri di classificazione corrispondenti agli stipendi indicati nella tabella B annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444. I dattilografi in prova sono iscritti nel quadro corrispondente allo stipendio iniziale, nell'ordine cronologico dei decreti di nomina, ed osservato altresì l'ordine della graduatoria di merito del concorso di ammissione. I dattilografi provvisti di stipendi successivi all'iniziale sono iscritti nei relativi quadri di classificazione secondo la data di decorrenza degli stipendi medesimi. Nei decreti collettivi, i dattilografi sono iscritti nell'ordine in cui essi erano collocati nel precedente quadro di classificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo