Art. 24

In vigore dal 5 ott 1957
Nei casi previsti dagli articoli 88, 89 e 90 e dal capo II del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al dattilografo - ferme le disposizioni dell' del presente decreto per l'attribuzione degli stipendi successivi a quello iniziale - sono corrisposti tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario e dedotte le somme eventualmente corrisposte a titolo di assegno alimentare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-24

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