Art. 23

In vigore dal 5 ott 1957
Il procuratore generale presso l'ufficio nel quale è istituita la Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma dell'articolo precedente esercita, nel procedimento disciplinare a carico dei dattilografi, le attribuzioni che le disposizioni generali in vigore per gli impiegati civili dello Stato demandano al capo del personale. Il procuratore generale ha facoltà di delegare, per il compimento anche di singoli atti, altro magistrato del pubblico ministero. Delle infrazioni disciplinari di cui abbia avuto notizia, dei provvedimenti adottati e dell'esito del procedimento disciplinare eventualmente promosso, il procuratore generale deve dare comunicazione all'ufficio superiore del personale del Ministero di grazia e giustizia. Il procedimento disciplinare può essere disposto anche dal Ministro per la grazia e giustizia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-23

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