Art. 18

In vigore dal 5 ott 1957
Il dattilografo è soggetto alle sanzioni disciplinari previste nel capo I del titolo VII della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ma la sanzione della sospensione dalla qualifica è denominata "allontanamento dal servizio con privazione dello stipendio".
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