Art. 22
In vigore dal 5 ott 1957
Nel procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari diverse dalla censura, la competenza della Commissione di vigilanza e di disciplina si determina in relazione all'ufficio nel quale il dattilografo prestava servizio quando commise il fatto per il quale si procede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-22