Art. 13

In vigore dal 5 ott 1957
L'attribuzione degli stipendi successivi a quello iniziale è sospesa allorquando nei confronti del dattilografo è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a norma degli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Quando il dattilografo è deferito al giudizio della Commissione di vigilanza e di disciplina di cui al successivo , senza però essere anche sospeso cautelarmente dal servizio, il Ministro, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma del precedente , secondo comma, può disporre che ogni determinazione relativa alla attribuzione del nuovo stipendio sia rinviata all'esito del giudizio disciplinare.
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Art. 13 Norme sull'ordinamento del personale di dattilografia degli uffici giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo