Art. 8

In vigore dal 5 ott 1957
La Commissione dispone di venti punti per ciascuna prova. Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno dodici ventesimi nella prova scritta. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica, ad una media complessiva non inferiore ai quattordici ventesimi. I concorrenti idonei sono collocati nella graduatoria di merito dell'esame secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parità di merito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-8

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