Art. 3
In vigore dal 5 ott 1957
Il concorso ai posti di dattilografo negli uffici giudiziari è indetto con decreto Ministeriale, pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
È in facoltà del Ministro, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso limitatamente ad uno o più distretti di Corte di appello.
I vincitori del concorso di cui al comma precedente non possono essere trasferiti ad uffici giudiziari appartenenti a distretti diversi da quelli per i quali il concorso è stato indetto se non dopo almeno cinque anni dalla nomina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-3