Art. 2

In vigore dal 5 ott 1957
Il personale di dattilografia è assunto mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare senza distinzione di sesso, i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti generali richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.
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Art. 2 Norme sull'ordinamento del personale di dattilografia degli uffici giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo